Circolare n. 189 – Indicazioni per gli scrutini

Docenti

Sito

Oggetto:Indicazioni per gli scrutini

In riferimento all’Ordinanza concernente la valutazione finale  degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti  si ricorda che

  1. gli studenti saranno ammessi alla classe successiva anche con  votazione inferiore a sei decimi riportando l’esatta votazione sul verbale dello scrutinio e sul documento di valutazione . Come citato all’articolo 6 dell’ordinanza “i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono  un piano di apprendimento individualizzato  in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della propria prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. In assenza di insufficienze non c’è obbligo del piano di apprendimento individualizzato.
  2. E’ possibile la non ammissione alla classe successiva se lo studente (obbligo di unanimità del CdC) non ha partecipato alle lezioni pur avendo a disposizione device e connessione e se non ha partecipato neanche nel primo periodo didattico. Fermo restando l’obbligo di averlo precedentemente verbalizzato. Fra le condizioni di non ammissione è da considerare la sanzione disciplinare che ha comportato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
  3. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, eventualmente rivisto nel corso dell’anno, che, in caso di carenze negli apprendimenti, può essere integrato con il piano di apprendimento individualizzato.
  4. Per l’attribuzione dei crediti agli alunni del triennio si fa riferimento all’allegato A dell’ordinanza.
  5. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione degli apprendimenti è legata al PDP, lo stesso per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati ma con PDP; per entrambe le categorie il PDP può essere integrato dal piano di apprendimento individualizzato .
  6. Recuperi (Art.6 comma 1) Nel caso di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina insufficiente, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le strategie da adottare. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. Le risorse per il recupero sono le seguenti: potenziamento; flessibilità organizzativa e didattica; risorse economiche (Fis e progetti).
  7. Occorre predisporre una progettazione specifica integrativa di quanto non attuato in questo anno scolastico, programmando e definendo le azioni dell’inizio del 2020/2021. Sono i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe a individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni dell’inizio dell’a.s. 2019/2020 e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (per tutti gli alunni). Tale piano di integrazione e i piani personalizzati vanno a costituire attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, possono integrare le attività del primo periodo didattico o dell’intero anno se necessario.
  8. Gli esami di idoneità e gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro il 1° settembre 2020.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli esiti degli scrutini o degli esami di Stato come affermato dal Garante sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo        studente.

Si allegano alla circolare :

  1. Tabella A Conversione del credito scolastico
  2. Modello piano di integrazione
  3. Modello piano di personalizzazione
  4. Criteri voto di condotta deliberati dal collegio docenti del 19/5/2020
  5. Scheda di valutazione deliberata dal collegio dei docenti del 05/05/2020
  6. Calendario degli scrutini

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luisa Francesca Amantia