Circ. n. 93 – Indicazioni operative sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole ai sensi del Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e della nota congiunta 8 gennaio 2022, n. 8

Prot.93 
Milano15  gennaio 2022 
   
 DestinatariDocenti – Genitori – Studenti – DSGA – ATA – Sito
OGGETTO :Indicazioni operative sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole ai sensi del Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e della nota congiunta 8 gennaio 2022, n. 8

Il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e la successiva nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 8 del 8 gennaio 2022 hanno disciplinato le modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 e dei contatti stretti.

Fermo restando che vige l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico e che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

AUTOSORVEGLIANZA

Una persona posta in auto-sorveglianza:

– per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ad un caso di positività al Covid-19 può frequentare gli ambienti scolastici con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2

1) Per chi durante l’auto-sorveglianza resta asintomatico fino al quinto giorno, non ha l’obbligo di sottoporsi a un tampone. Permane l’obbligo della mascherina FFP2 per dieci giorni dall’esposizione, anche senza sintomi, dopo 5 giorni

2) Se entro i primi 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo compaiono sintomi, deve essere eseguito un test antigenico rapido o molecolare (l’auto-sorveglianza si tramuta in sorveglianza con testing alla prima comparsa di sintomi). Se il soggetto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il positivo risulta ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto.

Si rammenta che le mascherine FFP2 non sono fornite dalla scuola e l’ammissione in classe di chi è sottoposto all’auto-sorveglianza sarà prevista solo per chi sarà provvisto di questo tipo di mascherina.

LA FAMIGLIA

Se uno studente è un contatto stretto di un soggetto risultato positivo al Covid-19, la scuola non può più produrre certificato di auto-dichiarazione con cui recarsi ai punti tampone.

I genitori devono contattare immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone o a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito (ciò sarà possibile fine al 28 febbraio 2022, sulla base dell’art. 5 del D.L. 1 del 7 gennaio 2022) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa all’art. 5 comma 1 del D. L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 d’Intesa con il Ministro della salute.

Nel caso specifico in cui uno studente abbia un familiare convivente positivo al Covid-19, è necessario, in aggiunta, che la sua famiglia informi tempestivamente la scuola affinché si attivi la DAD, fino a diverse disposizioni da parte di ATS.

LE NUOVE REGOLE PER LE CLASSI

a. In presenza di 1 solo caso di positività in una classe, le attività didattiche (eccetto per la persona positiva per la quale si attiverà la DAD) proseguiranno in presenza con auto-sorveglianza.

b. In presenza di 2 casi di positività nella stessa classe, le attività didattiche proseguono

– in presenza con auto-sorveglianza per coloro che fanno visionare al referente delegato dell’area didattica della scuola la certificazione del proprio stato vaccinale, che deve attestare una delle seguenti situazioni:

1) completamento del ciclo vaccinale da non oltre 120 giorni;

2) guarigione dal Covid da non oltre 120 giorni

3) abbia ricevuto la terza dose di vaccino

Tale certificazione è scaricabile da:

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

entrando con SPID mediante click sul pulsante azzurro in alto a destra della pagina

Non sarà, invece valida l’esibizione del green pass o esito negativo di un tampone.

– in DAD per 10 giorni, per coloro che non producono il certificato di stato vaccinale oppure dallo stato vaccinale non emerga una delle tre situazioni indicate ai punti 1), 2), 3). Per poter rientrare occorre al decimo giorno test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

c. In presenza di 3 casi di positività, si attiverà la DAD per l’intera classe per 10 giorni e per il rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, al decimo giorno test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Se uno studente risulta, durante il periodo di auto-sorveglianza, positivo al tampone, per lui va attivata la DAD e si rivaluterà la situazione per l’intera classe di appartenenza.

REQUISITO VACCINALE PER GLI ALUNNI

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo sopra citato, è abilitata a prendere conoscenza in questo specifico caso dello stato vaccinale degli studenti.

LE NUOVE REGOLE PER I DOCENTI

a. In presenza di un solo caso di positività nella classe, per i docenti che hanno svolto attività in presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si dispone l’auto-sorveglianza.

b. In presenza di due o tre casi di positività nella stessa classe, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio (circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021), ossia:

– per coloro che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena per dieci giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale si esegue un test molecolare o antigenico;

– i docenti con ciclo vaccinale completo da più di centoventi giorni, se asintomatici, vanno in quarantena per cinque giorni e poi fanno test molecolare o antigenico;

– per i vaccinati con booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, o che siano guariti da meno di centoventi giorni, non si applica la quarantena ma devono indossare dispositivi FFP2 per almeno dieci giorni dall’ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

DISPOSIZIONE PER LA RICREAZIONE

La mascherina andrà tenuta abbassata il tempo stretto necessario alla consumazione della merenda/pasto, da effettuarsi a distanza dalle altre persone e con la raccomandazione di non parlare e rivolgere il viso in direzione delle persone adiacenti.

Per tutto il resto vale il Protocollo per la prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 aggiornato per l’avvio in sicurezza dell’a. s. 2021/2022 del 15/09/2021.

IL RUOLO DELLA EQUIPE ANTICOVID DELLA ATS

L’equipe anticovid della ATS dovrà provvedere alle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e dovrà garantire (si auspica) il supporto continuo mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                        (Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)                     

                                                              (Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/93)